Rischio e pericolo in cosmesi
Immagine in anteprima di Romolo Tavani tratta da SciMoms.com
Oggi parliamo di un argomento estremamente attuale con la Dott.ssa Barbara Catozzi. Cosmetologa e Valutatrice della Sicurezza
La legge 81 definisce il “pericolo come una proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.”
Il rischio per la legge 81 è la “probabilità del raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.”
La differenza tra pericolo, rischio e danno
Considerati i riferimenti normativi appena elencati si possono distinguere i concetti di pericolo, di rischio e di danno.
• Il concetto di pericolo indica una proprietà intrinseca di un oggetto e non è legata a fattori esterni, può essere una situazione, un oggetto o una sostanza che per le sue proprietà o caratteristiche ha la capacità di causare un danno alle persone.
• Il concetto di rischio indica la probabilità che si verifichi un dato evento in grado di causare un danno alle persone. Il concetto di rischio implica l’esistenza di una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si trasformi in un danno.
• Il concetto di danno indica la gravità delle conseguenze che si verificano al concretizzarsi del pericolo
I cosmetici possono rappresentare un pericolo?
E’ chiaro che nel mondo in cui viviamo ci sono tantissime sostanze, oggetti e situazioni altamente pericolosi e la differenza la fa la nostra capacità di percepire il pericolo e tenervisi lontani come mamma ci ha insegnato!
Nei cosmetici individuare un potenziale pericolo o rischio non è affatto scontato perchè bisogna possedere delle elevate competenze e conoscenze di chimica, fisica e formulazione degli ingredienti.
Ecco perchè tanta bufera sui social riguardo la sicurezza dei cosmetici, perchè si ha paura di ciò che non si conosce.
Il cosmetico può rappresentare un rischio se utilizzato impropriamente: ad esempio non rispettare le indicazioni di utilizzo.
Riguardo al rischio dei cosmetici, utilizzati in modo corretto, c’è chi valuta il rischio (esperti valutatori della sicurezza) per il consumatore o l’operatore professionale.
Il valutatore della sicurezza è un esperto. La normativa sui prodotti finiti, Reg. 1223/2009, identifica nella figura professionale del valutatore delle sicurezza il professionista che valuta il prodotto finale sotto il profilo del rischio.
Un prodotto è fatto di ingredienti. Le variabili per valutare la sicurezza del prodotto finito sono:
Ogni ingrediente ha un suo profilo tossicologico e quindi una pericolosità intrinseca differente l’uno dall’altro.
• Ogni ingrediente ha una concentrazione differente all’interno della formula. Ad es. olio di mandorle 20%, conservante 0,5%
• Quante volte al giorno si utilizza il tal prodotto? E’ a risciacquo o è un leave-on come una crema? Per quanto tempo lo utilizzo?
• A chi è destinato questo prodotto? Un adulto sano oppure un bambino oppure un anziano immuno-depresso che ha diverse patologie?
Queste domande rappresentano un elemento fondamentale per la valutazione del rischio: l’esposizione al prodotto!
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